Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame mira a promuovere l'etica pubblica attraverso misure volte a rendere più trasparenti gli emolumenti di vertici amministrativi, dirigenti e consulenti di enti e di amministrazioni centrali e locali; misure che permettano di scegliere tramite l'offerta al pubblico il personale delle società controllate da Stato, regioni ed enti locali e che prevedano limiti al cumulo di incarichi pubblici da parte dei titolari di cariche elettive.
      Il disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto all'espletamento delle attività previste nelle disposizioni può farsi fronte senza gravare di nuovi oneri il bilancio pubblico; né le disposizioni che impongono la pubblicazione di dati sui siti istituzionali o aziendali, che sono ormai nella disponibilità di tutte le amministrazioni e le società pubbliche, comportano l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già impiegate per la gestione di tali siti.
      Si riporta di seguito, sinteticamente, il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.
      L'articolo 1, rubricato «Limiti al cumulo di incarichi», contiene, al comma 1, disposizioni volte ad evitare situazioni di conflitto di interessi per gli amministratori locali, vietando a coloro che ricoprono cariche di governo locale di operare, contestualmente, nel settore privato. Si sottolinea che le attività incompatibili riguardano solo i settori connessi alla specifica carica di governo locale ricoperta e consistono nello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali o di funzioni di gestione in società o attività private. Il comma 2 è volto ad evitare il cumulo tra diverse cariche pubbliche, anche a diversi

 

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livelli territoriali, vietando ai parlamentari nazionali, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e agli amministratori degli enti locali di svolgere funzioni di gestione o di assumere incarichi di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche o in enti sottoposti alla loro vigilanza. Il comma 3 prevede un periodo di «raffreddamento» successivo alla cessazione dalla carica, estendendo il divieto di cui al comma 2 all'anno successivo alla cessazione dalla stessa. Relativamente agli amministratori degli enti locali, si precisa che l'estensione all'anno successivo è limitata al territorio regionale nell'ambito del quale l'incarico era stato ricoperto. Il comma 4 richiama, relativamente al divieto di cumulo di incarichi, le esclusioni previste dall'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. I commi 5 e 6, attraverso opportuni richiami, disciplinano il procedimento di accertamento delle incompatibilità e le relative conseguenze. Il comma 7 disciplina, a regime, il diritto di opzione per i parlamentari nazionali. Il comma 8 disciplina, in via transitoria, il diritto di opzione per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino in una delle situazioni di conflitto di interessi o di cumulo degli incarichi. Il comma 9 rinvia alla legge regionale l'attuazione dei princìpi fondamentali desumibili dall'articolo in esame nei confronti dei titolari di cariche di governo delle regioni, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. Infine, il comma 10 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino ai titolari di cariche di governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      L'articolo 2, rubricato «Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica», impone all'azionista pubblico che abbia, anche congiuntamente ad altra amministrazione, il controllo di una società ai sensi del codice civile o del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il rispetto di alcune chiare regole di procedura per l'assunzione di personale nel rispetto del principio di pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione europea. In particolare, sono previste l'attivazione di una procedura di sollecitazione pubblica delle candidature e la pubblicazione dello stato e degli esiti delle procedure di selezione.
      Il comma 3, nel caso di società partecipate ma non controllate da parte di amministrazioni pubbliche, impone alle amministrazioni partecipanti di promuovere, nei limiti imposti dalla autonomia societaria, criteri che assicurino assunzioni trasparenti, ispirandosi ai medesimi criteri imposti alle società controllate.
      L'articolo 3, rubricato «Pubblicità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche», introduce per tutte le amministrazioni pubbliche un principio generale di pubblicità dei bilanci, quale strumento di controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità della loro gestione. I bilanci devono infatti essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. In questo senso la norma costituisce il completamento dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 del presente disegno di legge, che appunto individua nei bilanci uno dei dati pubblici che devono essere consultabili su internet da chiunque e senza necessità di autenticazione; i bilanci devono inoltre essere trasmessi, in via telematica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); a fini di chiarezza della rappresentazione, si prevede, poi, che nel bilancio siano evidenziate le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.
      L'articolo 4, rubricato «Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di
 

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pubblici servizi», sostituisce il citato articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che aveva imposto alle amministrazioni pubbliche di rendere pubblici sui propri siti istituzionali una serie di dati di pubblico interesse. La norma viene riformulata nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

          1) estendere l'obbligo di pubblicità sul web ad una serie di informazioni che sono, ormai ritenute di interesse pubblico, al fine di consentire il controllo dell'opinione pubblica e dei singoli portatori di interessi qualificati sull'operato delle amministrazioni pubbliche e di costituire un effettivo strumento di democrazia: l'elenco dei bandi di gara, delle negoziazioni svolte e degli esiti delle procedure, i bilanci, i bandi di concorso per le assunzioni, le graduatorie, i criteri di selezione per gli incarichi (da leggere in connessione con la disposizione che, nello stesso disegno di legge, ha dettato i criteri procedurali per ogni nomina in amministrazioni pubbliche), i criteri per l'assegnazione di benefìci e di contributi e le relative graduatorie, il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e di collegi;

          2) estendere tali obblighi anche alle regioni e agli enti locali, finora obbligati soltanto «nei limiti delle risorse tecnologiche disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa», in quanto, sotto il primo profilo, ormai tutte le regioni e la gran parte degli enti locali hanno un proprio sito istituzionale e, pertanto, l'inserimento e l'aggiornamento di nuovi dati non comportano l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già impiegate; sotto il secondo profilo, la tutela dell'autonomia normativa di tali enti non può impingere nella necessità di salvaguardare interessi primari della collettività attribuiti, proprio per la loro importanza, alla potestà dello Stato, quali la libertà di concorrenza (con riferimento, ad esempio, alla pubblicità delle procedure di gara), il coordinamento informatico dei dati ai diversi livelli di governo, la garanzia di un livello minimo e uniforme di accessibilità, anche telematica, ai servizi delle amministrazioni;

          3) estendere alcuni di tali obblighi (e segnatamente quelli relativi alla pubblicità della struttura, delle procedure di gara e di concorso, dei servizi forniti in rete, dei criteri e delle graduatorie per benefìci e contributi, del trattamento economico dei vertici, dei consulenti e degli incaricati) anche alle società controllate dallo Stato, ai gestori e agli incaricati di pubblici servizi.

      Vengono fatti salvi i limiti alla divulgazione contenuti nelle normative a tutela dei dati sensibili e della sicurezza e difesa nazionali. Inoltre, la norma prevede l'adeguamento a tali disposizioni per le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti istituzionali, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
      Il comma 2 dell'articolo in esame fissa il termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle amministrazioni, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie delle stesse, mentre il comma 3 fissa il termine per l'adeguamento da parte dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi. Infine, il comma 4 prevede che il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 in oggetto, venga svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
      L'articolo 5, rubricato «Divieto di finanziamento dei partiti politici e dei gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici», sostituisce il primo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, recante «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», estendendo alle società concessionarie di servizi pubblici, nonché ai soggetti da queste controllati ovvero

 

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ai soggetti che controllano le medesime società concessionarie di servizi pubblici, il divieto di erogare finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma ai partiti e alle loro articolazioni, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e di favorire una sempre maggiore trasparenza nel finanziamento della politica.
      L'articolo 6, rubricato «Autorità indipendenti di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati», dispone che le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi ivi elencate provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, in quanto compatibili, nel rispetto dell'autonomia garantita alle stesse autorità dalla normativa vigente e nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

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